La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione E del RUI o dell’inizio dell’attività per i semplici addetti, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula
fisica o con le modalità equivalenti (vale a dire in modalità e-learning, videoconferenza, webinar).
Il Regolamento IVASS n.40/2018 art. 91 prevede la piena equiparazione e l’integrale interscambiabilità dei corsi a distanza (e-learning, videoconferenza, webinar) rispetto ai corsi in aula fisica.
I corsi di formazione professionale devono avere carattere didattico e vertere sulla materia assicurativa; nella specie la formazione professionale deve essere
I soggetti obbligati a seguire i corsi di formazione professionale sono:
La formazione professionale rimane valida
La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 è valida: 1) ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento; 2) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.
NO. I soggetti che svolgono per l’intermediario attività esclusivamente amministrative, quali ad esempio la tenuta della contabilità, non svolgono attività di distribuzione assicurativa e pertanto non necessitano della formazione professionale ai sensi dell’art.86 del Regolamento IVASS n.40/2018.
L’intermediario, iscritto nella Sezione B del RUI deve curare la formazione professionale degli addetti (dipendenti), che andranno a svolgere l’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali dell’intermediario medesimo.
L’intermediario, iscritto nella Sezione B del RUI, deve curare la formazione professionale dei collaboratori iscritti in sezione E (anche a titolo accessorio), che andranno a svolgere l’attività di distribuzione assicurativa al di fuori dei locali dell’intermediario medesimo.
Tutti gli intermediari, con i quali il soggetto collabora, devono curare la formazione dello stesso; in ogni caso gli intermediari possono coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione professionale del collaboratore; purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti nel Regolamento IVASS 40/2018.
Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può impartire direttamente la formazione professionale ai propri addetti interni all’intermediazione ed ai propri collaboratori iscritti in Sezione E del RUI. In tal caso il broker deve disporre di una comprovata esperienza professionale almeno quinquennale. Tale esperienza deve essere maturata attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o dell’attività professionale e deve riguardare le materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti alle aree tematiche indicate dall’art.96 del Regolamento IVASS n.40/2018.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può affidare in outsourcing la formazione professionale dei propri addetti e collaboratori all’attività di intermediazione. Più precisamente il broker può avvalersi (art.96 Regolamento IVASS n.40/2018):
SI. E’ possibile effettuare la formazione con modalità equivalenti all’aula. Il Regolamento IVASS n.40/2018 prevede, a differenza di quanto stabilito in passato, la piena equiparazione e l’integrale interscambiabilità dei corsi a distanza (e-learning, videoconferenza, webinar) rispetto ai corsi in aula fisica.
NO. Non occorre trasmettere all’IVASS la documentazione comprovante la frequentazione di corsi di formazione professionale. La documentazione deve però essere conservata per un periodo di almeno cinque anni ed esibita all’Autorità di Vigilanza, qualora quest’ultima eseguisse ispezioni e/o controlli.
L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi con durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula fisica o con modalità equivalenti (e-learning, videoconferenza, webinar), finalizzati all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
L’aggiornamento è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI (o da quello di inizio dell’attività per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario nonché per gli operatori di call center).
In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
Per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali.
Nel caso di variazione dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.
I soggetti obbligati a seguire i corsi di aggiornamento professionale sono:
Sono esonerati dall’obbligo di aggiornamento professionale coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali.
Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione.
I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.
NO. I soggetti che svolgono per l’intermediario attività esclusivamente amministrative, quali ad esempio la tenuta della contabilità, non svolgono attività di distribuzione assicurativa e pertanto non necessitano dell’aggiornamento professionale ai sensi del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 86 del Regolamento IVASS n.40/2018.
L’intermediario, iscritto nella sezione B, deve curare l’aggiornamento professionale degli addetti (dipendenti), che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali dell’intermediario medesimo.
L’intermediario, iscritto nella Sezione B del RUI, deve curare l’aggiornamento professionale dei collaboratori iscritti nella Sezione E (anche a titolo accessorio) del RUI, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa al di fuori dei locali dell’intermediario medesimo.
Tutti gli intermediari, con i quali il soggetto collabora, devono curare l’aggiornamento professionale dello stesso; in ogni caso gli intermediari possono coordinarsi e ripartire tra loro le attività di aggiornamento professionale del collaboratore; purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti nel Regolamento IVASS 40/2018.
Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può impartire direttamente l’aggiornamento professionale ai propri addetti interni all’intermediazione ed ai propri collaboratori iscritti in Sezione E del RUI, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio. In tal caso il broker deve disporre di una comprovata esperienza professionale maturata da almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e deve riguardare le materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può affidare in outsourcing l’aggiornamento professionale dei propri addetti e collaboratori all’attività di intermediazione. Più precisamente il broker può avvalersi (art.96 Regolamento IVASS n.40/2018) di:
NO. Gli iscritti in Sezione B del RUI devono rivolgersi, per il proprio aggiornamento professionale, esclusivamente a soggetti formatori con precisi requisiti; vale dire:
NO. Per quanto riguarda l’aggiornamento degli iscritti in sezione B del Rui, questo non può essere tenuto all’interno delle società di brokeraggio, ma deve essere invece tenuto esclusivamente da soggetti formatori con precisi requisiti; vale a dire:
SI. Gli iscritti in Sezione B del RUI devono rivolgersi, per il proprio aggiornamento professionale, esclusivamente a soggetti formatori con precisi requisiti; vale a dire:
SI. E’ possibile effettuare l’aggiornamento con modalità equivalenti all’aula.
Il Regolamento IVASS n.40/2018 prevede, a differenza di quanto stabilito in passato, la piena equiparazione e l’integrale interscambiabilità dei corsi a distanza (e-learning, videoconferenza, webinar) rispetto ai corsi in aula fisica.
L’aggiornamento è svolto con cadenza annuale, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI.
L’aggiornamento è svolto con cadenza annuale, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo da quello di inizio dell’attività per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario nonché per gli operatori di call center.
SI. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali avuto riguardo anche all’evoluzione della normativa.
NO. L’Autorità di Vigilanza (IVASS) ha precisato che l’aggiornamento previsto “in ogni caso” nell’ipotesi in commercio di nuovi prodotti riguarda solo la “rete distributiva diretta” (ossia gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella Sezione C del RUI).
TUTTAVIA, si fa presente al riguardo che in relazione agli obiettivi generali e all’oggetto dell’aggiornamento, gli iscritti in Sezione B del RUI sono comunque tenuti a curare l’aggiornamento, anche sotto il profilo della conoscenza delle nuove tipologie contrattuali, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.
L’IVASS ha precisato che per “nuovo prodotto” non si deve intendere il mero restyling di garanzie già esistenti.
NO. Non occorre trasmettere all’IVASS la documentazione comprovante la frequentazione di corsi di aggiornamento professionale. La documentazione deve però essere conservata per un periodo di almeno cinque anni ed esibita all’Autorità di Vigilanza, qualora quest’ultima eseguisse ispezioni e/o controlli.
Sì. Il broker che opera nel ramo vita è tenuto a dedicare parte dell’aggiornamento professionale ad attività formative in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
I dipendenti ed i collaboratori, che operano nel ramo vita, devono essere adeguatamente formati e aggiornati in materia di antiriciclaggio. Le ore di formazione/aggiornamento dedicate alla materia dell’antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione/aggiornamento professionale di cui alle norme in materia di requisiti professionali, formazione e aggiornamento previste dagli articoli 110 e 111 del CAP e dalle relative disposizioni attuative (Regolamento IVASS n. 44/2019).